1 Settembre 2026
Città Metropolitana di RomaRiceviamo e pubblichiamo

Colleferro | Segni. È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo. Il Comitato scrive al Prefetto, Moffa scrive a Sanna…

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COLLEFERRO | SEGNI – Com’era prevedibile, la questione relativa alla sospensione del traffico pesante nel Quartiere Murillo di Colleferro è diventato argomento di forte dibattito.

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Dopo l’annuncio da parte del Comitato di Quartiere Murillo [qui •>] e dopo la risposta del Sindaco di Segni Silvano Moffa [qui •>] ci giunge in redazione una copia della lettera inviata al Prefetto dallo stesso Comitato di Quartiere e una lettera “aperta” che il Sindaco di Segni Silvano Moffa ha inviato al Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.

Le pubblichiamo entrambe qui di seguito (per brevità, prima quella del Sindaco Moffa).

Lettera del Sindaco di Segni Silvano Moffa al Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna

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Signor Sindaco,
L’ordinanza sindacale con la quale, a decorrere dal prossimo 11 maggio, ha introdotto misure di limitazione del traffico pesante proveniente dal Comune di Segni, sebbene adottato formalmente nell’esercizio delle competenze del Comune di Colleferro, come ho avuto modo di rappresentare al Signor Prefetto e ad Ella stessa, produce effetti diretti gravemente pregiudizievoli sul territorio, sulla viabilità e sulla vita economica del Comune di Segni.
Mi rendo conto che la coincidenza con le elezioni amministrative nel Suo Comune, costituisce – anche se non lo dovrebbe – una spinta propulsiva verso iniziative i cui effetti populisti travalicano l’accorta natura istituzionale che dovrebbe sovrintendere, sempre e comunque, scelte
così incidenti sulla vita collettiva.
Comunque, resta il fatto preoccupante che proprio detta ordinanza ha innescato una miccia che rischia di esplodere sfuggendo al controllo, visto che a tutt’oggi si annunciano manifestazioni di protesta da parte di alcuni cittadini di Colleferro, i cui propositi di bloccare Via Traiana nella giornata di Giovedì 7 Maggio c.a., le cui conseguenze sarebbero fortemente lesive della libera circolazione da e verso Segni, potrebbero creare problemi di ordine pubblico.
Come sa, ho chiesto al Signor Prefetto di convocare un tavolo tecnico, tra i nostri Comuni e tutti gli altri soggetti istituzionali e operatori economici interessati, al fine di avviare un confronto costruttivo per l’analisi approfondita delle criticità rappresentate.
In attesa di detta convocazione, che il Prefetto stesso mi ha assicurato di fissare, Le chiedo di sospendere con immediatezza l’ordinanza che ha emanato.
Confido in un gesto di responsabilità istituzionale, convinto come sono che non sia interesse di entrambi, per il ruolo che ricopriamo, alimentare polemiche strumentali e dannose per le rispettive popolazioni.

Cordiali saluti

F.to Silvano Moffa – Sindaco di Segni

 

Lettera al Prefetto del Comitato del Quartiere Murillo

OGGETTO: Controdeduzioni del Comitato di Quartiere Murillo in merito all’istanza di revoca presentata dal sindaco di Segni nei confronti dell’Ordinanza n. 15 del 24/04/2026 del Comune di Colleferro – Protocollo n. 0018596

In relazione all’istanza con la quale il Comune di Segni chiede la revoca dell’ordinanza in oggetto, il sottoscritto Comitato di Quartiere Murillo formula la presente memoria al fine di fornire a codesta Prefettura elementi di valutazione idonei al rigetto della suddetta richiesta.
In particolare l’istanza, in esame, eccepisce i seguenti vizi del provvedimento emesso dal Comune di Colleferro:

  1. Violazione del principio di leale collaborazione e vizio del procedimento per mancata di concertazione
  2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzionalità della misura
  3. Sviamento di potere e conseguenze negative sulla viabilità e sicurezza del Comune di Segni

1. Sulla pretesa violazione del principio di leale collaborazione e vizio del procedimento per mancata di concertazione

I Comitato di Quartiere ritiene che tale assunto sia giuridicamente infondato.
L’ordinanza n. 15/2026 è stata adottata dal Comune di Colleferro nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane di tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica entro i propri confini territoriali (art. 7 e 54 TUEL). Il potere di regolamentazione della circolazione stradale nel centro abitato è espressione di discrezionalità amministrativa che non può essere subordinata al placet di enti terzi, qualora l’interesse primario sia la salvaguardia della popolazione residente

Si dissente, inoltre, dalla tesi secondo cui il territorio di Colleferro debba fungere, in modo incondizionato, da direttrice di scorrimento per le attività estrattive del Comune di Segni. Il richiamato principio di solidarietà tra enti non può tradursi nell’imposizione di una “servitù di fatto” che comprometta la salute pubblica dei cittadini di Colleferro.
La necessità di Segni di gestire i flussi generati dalle proprie attività estrattive deve trovare soluzione prioritariamente entro il perimetro della propria pianificazione urbanistica e viaria.

Il richiamo, operato dal Comune di Segni, alla sentenza del TAR Lombardia sez. Brescia n. 1392/2012 appare inconferente nel caso di specie. In quel precedente,
l’illegittimità fu ravvisata in una totale assenza di istruttoria su un provvedimento che istituiva divieti di transito generalizzato senza alcuna distinzione tra traffico leggero e traffico pesante, isolando di fatto un territorio. Nel caso dell’ordinanza del Comune di Colleferro, l’atto non configura un blocco indiscriminato del traffico, bensì una limitazione della circolazione per i soli autoveicoli di portata superiore alle 7,5 tonnellate, allo scopo di mitigare gli impatti ambientali e garantire la sicurezza stradale.

Inoltre, la giurisprudenza citata chiarisce che la concertazione tra i comuni limitrofi è necessaria laddove vi sia un “aggravamento sproporzionato”. Qui invece prevale il principio della tutela della salute dei cittadini di Colleferro, che non può essere sacrificata sull’altare di una concertazione che si tradurrebbe, di fatto, in un diritto di veto da parte del Comune di Segni sulla gestione del territorio altrui.

Per quanto riguarda infine il presunto vizio di procedimento si rappresenta che non sussiste alcun obbligo normativo che imponga una conferenza dei servizi preliminare per ordinanze contingibili e urgenti o per provvedimenti di regolazione viaria locale che rispondano a criticità documentate. L’istruttoria svolta dal Comune di Colleferro è completa e congrua, avendo individuato nel flusso veicolare di mezzi pesanti proveniente dai territori limitrofi una causa di pericolo imminente per la pubblica incolumità

2. Sulla presunta eccezione di ecceso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzionalità della misura

Risulta del tutto inconferente, nella fattispecie, la censura di eccesso di potere mossa contro l’ordinanza del comune di Colleferro. La suddetta decisione amministrativa, infatti, risulta pienamente legittima in quanto sorretta dai requisiti di

Proporzionalità: Il divieto non è un “blocco totale” del traffico, ma una canalizzazione dello stesso optando per soluzioni alternative. La giurisprudenza amministrativa del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato ha consolidato il principio secondo cui le limitazioni alla circolazione sono legittime e proporzionate se il sacrificio imposto ai privati (compreso l’allungamento del percorso di pochi chilometri) è finalizzato a tutelare l’ambiente, la salute e a prevenire il degrado delle zone densamente popolate.

1. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1884/2024 (e conformi)

  • Il principio: Stabilisce che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente (prevenzione dell’inquinamento e del degrado urbano) prevale sulla libertà di iniziativa economica e sulla comodità di transito dei privati.
  • L’allungamento del percorso: I giudici hanno chiarito che la deviazione della circolazione su percorsi alternativi — anche se comporta un allungamento del tragitto di qualche chilometro — non è considerata un “sacrificio sproporzionato” o un danno ingiusto, bensi un onere tollerabile a fronte della salvaguardia della collettività residente.

2. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2599/2022

  • Il principio: Le ordinanze sindacali che limitano la circolazione dei veicoli in determinate zone abitative sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica
    e amministrativa.
  • La proporzionalità: La scelta di deviare il traffico per decongestionare aree urbane fragili o densamente popolate supera il vaglio di ragionevolezza.
    L’interesse del singolo automobilista o autotrasportatore a percorrere la via più breve recede rispetto all’interesse pubblico di abbattere le emissioni inquinanti e
    acustiche nei centri abitati.

3. TAR Lazio, Sez. II, n. 15711/2022

  • Il principio: Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dei provvedimenti restrittivi (ZTL, fasce verdi e divieti selettivi) adottati per evitare il degrado urbano e
    ambientale nelle aree a forte densità abitativa.
  • L’onere per i privati: Viene ribadito che un incremento dei tempi di percorrenza e del chilometraggio (nell’ordine di pochi chilometri) costituisce una conseguenza del tutto proporzionata all’obiettivo primario di tutela della salute collettiva e della sicurezza stradale.

Completezza dell’Istruttoria: Contrariamente a quanto asserito, l’Amministrazione ha analizzato preventivamente l’impatto sulla viabilità comprensoriale, prima di decidere, individuando ben tre percorsi alternativi

  • A) via Casilina – via Consolare Latina l° Traversa – Via Consolare Latina – Via delle Mole (ex via Pantano) – Via Carpinetana Sud bivio Montelanico Segni – Via Traiana Segni
  • B) via Casilina – via Consolare Latina l° Traversa – Via Consolare Latina – Via delle Mole (ex via Pantano) – Via Carpinetana direzione Colleferro – Via Torrita – Via Traiana
  • C) Per chi viene da Artena; Artena – Giulianello – Rocca Massima – Via Traiana Segni

Motivazione adeguata: L’atto contestato non è arbitrario poiché si fonda sul dato oggettivo dell’incompatibilità tra i volumi di traffico registrati (mediamente 200 passaggi al giorno di andata e 200 di ritorno) e la conformazione delle strade urbane ed in generale del territorio circostante: il flusso attuale non è coerente con la normale viabilità di collegamento con i centri abitati, ma assume connotati di un vero e proprio corridoio industriale forzoso inserito in un contesto urbano.
Le strade interessate attraversano aree a elevata densità abitativa, caratterizzate da una trama urbana che non prevede fasce di rispetto tra la sede stradale e gli edifici. !! transito dei mezzi pesanti a pieno carico (fino a 35 Tonnellate) produce sollecitazioni meccaniche sussultorie e vibrazioni acustiche che si propagano direttamente alle fondazioni delle abitazioni e alle infrastrutture (reti idriche e fognarie) non progettate per tali carichi. L’amministrazione lungi dall’agire arbitrariamente, è intervenuta per prevenire il deterioramento irreversibile del patrimonio edilizio e pubblico.

3. Sulla eccezione di sviamento di potere e conseguenze negative sulla viabilità e sicurezza del Comune di Segni

Le contestazioni inerenti un presunto sviamento di potere risultano del tutto prive di fondamento giuridico. Lo sviamento si configura laddove l’atto persegua una finalità diversa da quella assegnata dalla norma attributiva del potere. Nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato nel pieno esercizio delle facoltà concesse dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che impongono al Sindaco la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. L’ordinanza non persegue fini protezionistici o discriminatori, bensì l’obiettivo oggettivo di mitigare l’impatto ambientale nella città di Colleferro ed in particolare nel Quartiere Murillo. La natura generalizzata e astratta del divieto (applicato alla categoria dei mezzi superiori a 7,5t e non a specifiche aziende) esclude in radice qualsivoglia distorsione del fine pubblico.

Del tutto priva di pregio appare l’ipotesi di un eventuale pregiudizio economico nei confronti delle attività imprenditoriali presenti sul territorio di Segni vista la possibilità di avvalersi di tre direttrici alternative. L’allungamento dei percorsi, stimato in termini chilometrici e temporali marginali, rientra nel normale rischio d’impresa e negli oneri di adeguamento alle normative di pubblica sicurezza e tutela ambientale.

Per concludere si rappresenta che le suddette attività economiche sono riconducibili a due imprese estrattive che esercitano la propria attività eludendo sistematicamente il quadro regolatorio sullo sfruttamento dei giacimenti; le criticità più manifeste emergenti ictu – oculis riguardano:

  • il mancato recupero ambientale, previsto nella determina n. 7 del 04/03/2022 del Comune di Segni, che impone l’obbligo di sistemazione a gradoni e la piantumazione delle aree contestualmente all’avanzamento dei lavori.
  • il superamento del limite quantitativo di materiale estraibile dall’area di coltivazione stabilito dalla determina del Comune di Segni in 943.262 metri cubi; dall’osservazione diretta e dal monitoraggio del traffico di mezzi pesanti (200 al g con portata di 35 metri cubi ognuno), si ha ragione di ritenere che il volume di materiale effettivamente rimosso abbia ampiamente suerato i limiti consentiti dalla suddetta determina
  • Il disagio causato dall’impianto di frantumazione del calcare, il quale genera
    a) costanti ed intollerabili emissioni sonore che si protraggono per l’intera giornata lavorativa, superando evidentemente i limiti di tollerabilità previsti dalla legge quadro n. 447/995 piano classificazione acustica comunale.
    b) massiccia e persistente dispersione di polveri sottili nell’atmosfera
  • Le vibrazione e danni derivanti dall’attività di brillamento delle mine all’interno della
    cava che si propagano a raggiera sulle abitazioni circostanti, causando crepe sui muri, caduta di intonaci e allarme sociale tra i residenti

Alla luce di quanto esposto, si conferma che l’Ordinanza n. 15/2026 costituisce un atto legittimo, motivato e congruo. Si invita pertanto l’Eccellenza Vostra a confermare l’efficacia del provvedimento, respingendo l’istanza di revoca proposta dal Comune di Segni in quanto infondata in fatto e in diritto.

Colleferro 05/05/2026

F.to Il Comitato di Quartiere Murillo Giuseppe Mollica

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