Segni. Il Sindaco Moffa scrive al Prefetto a proposito dell’ordinanza sindacale del Comune di Colleferro che limita il traffico ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo…
SEGNI | COLLEFERRO – A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 15 del 24 Aprile 2026 del Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna con la quale si limitava il traffico di mezzi pesanti nel Quartiere Murillo [abbiamo trattato l’argomento qui •>], il Sindaco di Segni Silvano Moffa, lo scorso 28 Aprile, ha scritto al Prefetto di Roma una lettera che pubblichiamo di seguito.
«A S.E. il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo SEDE
p.c. al Sindaco del Comune di Colleferro SEDE
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 15 del 24/04/2026 del Comune di Colleferro. Richiesta di intervento e convocazione tavolo tecnico urgente.
Eccellenza,
la scrivente Amministrazione, in persona del Sindaco pro tempore, si rivolge alla S.V. Ill.ma per rappresentare la gravissima situazione venutasi a creare a seguito dell’adozione, da parte del Comune di Colleferro, dell’ordinanza sindacale n. 15 del 24 Aprile 2026, avente ad oggetto misure di limitazione del traffico pesante.
Tale provvedimento, sebbene formalmente adottato nell’esercizio delle competenze del Comune di Colleferro, produce effetti diretti, immediati e gravemente pregiudizievoli sul territorio, sulla viabilità e sulla vita economica del Comune di Segni, manifestando profili di illegittimità e di irragionevolezza che ne impongono un riesame urgente.
A sostegno della presente istanza, si espongono le seguenti motivazioni.
1. Violazione del principio di leale collaborazione e vizio del procedimento per mancata concertazione
L’ordinanza in oggetto è stata adottata in totale assenza di qualsiasi forma di consultazione, comunicazione o concertazione preventiva con il Comune di Segni.
Tale modus operandi viola palesemente il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, specialmente quando gli effetti di un atto amministrativo travalicano i confini territoriali dell’ente che lo emana.
Il Comune di Segni è, infatti, l’ente sul quale ricadono le principali esternalità negative del provvedimento, subendone un pregiudizio diretto e significativo.
La mancata partecipazione del nostro Comune al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione dell’ordinanza costituisce un grave vizio procedimentale, avendo impedito l’acquisizione e la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, come imposto dai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
L’ordinanza stessa ammette esplicitamente la natura sovracomunale della problematica, individuando la causa delle criticità nel traffico generato dalle attività produttive situate in un altro Comune.
Si legge infatti: “…la presenza di due attività estrattive nel territorio limitrofo del Comune di Segni, con accesso su Via Traiana interamente inserita in pieno centro urbano, non ha consentito miglioramenti significativi ai fini del mantenimento della qualità dell’aria entro i parametri di legge”.
Questa affermazione, posta a giustificazione del provvedimento, rende ancora più grave e palese la violazione del principio di leale collaborazione tra enti pubblici: avendo individuato la fonte del presunto problema in attività localizzate nel Comune di Segni, il Comune di Colleferro aveva l’obbligo giuridico e istituzionale di avviare un’istruttoria congiunta e una fase di concertazione prima di adottare misure unilaterali con un impatto così devastante.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel richiedere tale collaborazione: in un caso analogo, il TAR Lombardia ha stabilito che, prima di introdurre variazioni unilaterali alla circolazione che impattano un comune limitrofo, l’amministrazione procedente è tenuta a “cercare un’intesa con il Comune” limitrofo e che quest’ultimo “non potrebbe sottrarsi, per il richiamato obbligo di leale collaborazione tra enti pubblici” (TAR Lombardia, sezione di Brescia, n. 1392 del 2012).
L’assenza totale di tale confronto nel caso di specie costituisce un vizio fondamentale del procedimento amministrativo.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzionalità della misura
L’ordinanza appare viziata da un palese difetto di istruttoria e da una manifesta sproporzionalità.
Il provvedimento impone una drastica limitazione al traffico pesante, presumibilmente motivata da ragioni di tutela ambientale e di fluidità della circolazione, senza tuttavia basarsi su un’adeguata e aggiornata analisi dei dati fattuali.
In particolare, si evidenzia che le attività estrattive (cave) site nel territorio del Comune di Segni, il cui traffico è direttamente colpito dall’ordinanza, sono state oggetto di ripetuti e scrupolosi controlli da parte degli organi competenti.
Da ultimo, le ispezioni condotte da Arpa Lazio nel mese di dicembre 2025 hanno attestato la piena conformità delle suddette attività a tutte le prescrizioni di legge e alle autorizzazioni vigenti, con particolare riferimento all’adozione di misure idonee a mitigare e prevenire ogni possibile disagio ambientale.
L’ordinanza del Comune di Colleferro, pertanto, sembra fondarsi su un presupposto fattuale errato o, quantomeno, non adeguatamente verificato, ignorando le evidenze documentali che certificano la sostenibilità delle attività produttive del nostro territorio.
La misura adottata risulta, inoltre, del tutto sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito: un divieto generalizzato e indiscriminato, senza alcuna valutazione di alternative meno invasive, costituisce una compressione eccessiva degli interessi economici e logistici che gravitano attorno al nostro Comune.
L’ordinanza appare viziata sotto molteplici profili di eccesso di potere.
Il provvedimento sindacale, infatti, si basa su una ricostruzione dei fatti parziale e a tratti contraddittoria.
L’ordinanza, pur richiamando la criticità ambientale, ammette che “si assiste ad un trend di riduzione con valori comunque al di sopra, tranne per l’anno 2025, dei 35 giorni di superamento del PM10 annui”.
L’aver rispettato i limiti normativi nell’anno più recente (2025) mina la sussistenza del presupposto di urgenza e di indifferibilità che dovrebbe giustificare una misura così drastica, suggerendo che le azioni pregresse (incluse quelle delle cave di Segni) stessero producendo effetti positivi.
L’ordinanza attribuisce in via quasi esclusiva la responsabilità dell’inquinamento ai mezzi pesanti provenienti dalle cave di Segni, senza un’analisi scientifica aggiornata che isoli tale contributo da altre fonti di emissione (traffico locale, riscaldamento, altre attività industriali). Si tratta di una presunzione non supportata da un’istruttoria rigorosa, specialmente a fronte dei controlli Arpa che, secondo quanto riferito, attestano la conformità delle attività estrattive di Segni.
L’ordinanza cita controlli della Polizia Locale da cui “emerge che non sempre i mezzi provenienti dalle cave limitrofe sono risultati muniti di dispositivi chiusi“.
Tale constatazione, tuttavia, dovrebbe portare a un’intensificazione dei controlli e all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 164) per le singole violazioni, non a un divieto di transito generalizzato e indiscriminato che punisce tutti gli operatori, inclusi quelli rispettosi delle norme.
La soluzione adottata è palesemente sproporzionata e irragionevole.
Il dispositivo dell’ordinanza istituisce un regime di transito a senso unico alternato a giorni: “è consentito il TRANSITO sul tratto di Via Traiana […] ai mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7,5 t.: nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì esclusivamente nel senso di marcia in direzione Comune di Segni; nelle giornate del martedì e giovedì esclusivamente nel senso di marcia provenienti da Segni in direzione Comune di Colleferro; è consentito il transito come sopra istituito, nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 7.00 alle ore 18.00”.
Questo meccanismo non è una semplice limitazione, ma una vera e propria paralisi logistica: un autocarro che entra a Segni il lunedì per caricare/scaricare non può uscire prima del martedì e ciò comporta costi insostenibili, fermi macchina prolungati e l’impossibilità di programmare un ciclo di lavoro giornaliero.
Il Tar Lazio, in un precedente ricorso proprio contro il Comune di Colleferro, ha annullato un’ordinanza simile per eccesso di potere, sottolineando come la misura fosse illegittima per “l’omessa previsione, nell’ordinanza stessa, di fasce orarie o di giorni all’interno della settimana in cui consentire la circolazione, o di percorsi alternativi idonei a far comunque raggiungere agli autocarri l’impianto” (Tar Lazio, sentenza n. 10492 del 2017).
Sebbene l’ordinanza attuale preveda fasce orarie, il sistema a giorni alterni è talmente penalizzante da equivalere a un divieto di fatto per un’operatività economicamente sostenibile, rendendo applicabile lo stesso principio di irragionevolezza.
La misura è “eccessivamente gravosa e non necessaria” (Tar Lombardia, sezione di Brescia, n. 1392 del 2012), in quanto esistono alternative meno invasive (es. controlli più stringenti, accordi sulla diluizione dei transiti, etc.) che non sono state minimamente esplorate.
3. Sviamento di potere e conseguenze negative sulla viabilità e sicurezza del Comune di Segni
Lungi dal risolvere le criticità lamentate, l’ordinanza del Comune di Colleferro produce l’effetto paradossale e inaccettabile di trasferire e aggravare il problema del traffico pesante sul territorio del Comune di Segni.
L’interdizione al transito imposta costringe i mezzi pesanti diretti alle cave a utilizzare l’unica via di accesso alternativa, rappresentata dalla Strada Provinciale via Montelanico – via Carpinetana.
Tale arteria stradale è notoriamente inadatta, per conformazione, ampiezza della carreggiata e caratteristiche del tracciato, a sostenere un intenso flusso di traffico pesante.
L’effetto immediato dell’ordinanza è, dunque, la creazione di una situazione di grave congestione e di elevato pericolo per la circolazione stradale all’interno del nostro territorio comunale, con evidenti rischi per la pubblica incolumità.
Il provvedimento, pertanto, non risolve un problema ma ne crea uno nuovo e più grave, dimostrando uno sviamento rispetto alla sua causa tipica, che dovrebbe essere la tutela complessiva e non settoriale della sicurezza e della fluidità del traffico.
I vizi di violazione del principio di leale collaborazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta sproporzionalità e sviamento di potere sono evidenti e supportati sia dal testo stesso del provvedimento sia dai principi elaborati dalla richiamata giurisprudenza amministrativa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l’ordinanza sindacale n. 15/2026 del Comune di Colleferro si palesa come un atto illegittimo, irragionevole e gravemente lesivo degli interessi della comunità di Segni.
Pertanto, con la presente, si
CHIEDE
a S.E. il Prefetto di voler intervenire, nell’esercizio dei suoi poteri di coordinamento e di vigilanza, al fine di ripristinare un quadro di legalità e di corretta amministrazione.
In particolare, si richiede con la massima urgenza:
•La convocazione di un tavolo tecnico presso la Prefettura, da tenersi alla presenza dei rappresentanti del Comune di Segni, del Comune di Colleferro e di tutti gli altri soggetti istituzionali e operatori economici interessati, al fine di avviare un confronto costruttivo per l’analisi approfondita delle criticità rappresentate.
•In tale sede, di promuovere ogni azione utile a favorire il ritiro in autotutela della citata ordinanza sindacale n. 15/2026 da parte del Comune di Colleferro, in quanto palesemente viziata.
•In subordine, qualora non si addivenisse al ritiro, di favorire l’individuazione e l’adozione di una soluzione alternativa che sia frutto di concertazione, ragionevolezza e proporzionalità, contemperando le esigenze di tutti i territori coinvolti senza penalizzare unilateralmente la comunità e l’economia del Comune di Segni.
Confidando nel Suo autorevole intervento per la risoluzione di una problematica che rischia di compromettere seriamente la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio, si porgono i più distinti saluti.








