Elezioni Europee ed Amministrative 2024Elezioni Europee ed Amministrative 2024

Elezioni Comunali Regione Lazio 2024. In quali Comuni, quando e come si vota. Tutte le informazioni

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE LAZIO 2024 – Sabato 8 (dalle ore 15 alle 23) e Domenica 9 Giugno (dalle ore 7 alle 23), 142 Comuni della Regione Lazio andranno al voto per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, questo appuntamento sarà accorpato alle elezioni europee che coinvolgeranno l’intero territorio nazionale nelle stesse date.

Per i partiti quelle appena trascorse sono state ore frenetiche per la chiusura degli accordi e delle alleanze tra le liste, e dei candidati da presentare all’interno di ciascuna lista.
La “finestra” per la presentazione delle liste infatti si è aperta alle ore 8 di questa mattina, 10 Maggio, e si chiuderà alle ore 12 di domani.

Farmacia Comunale Colleferro ScaloFarmacia Comunale Colleferro Scalo

Nel Lazio sono 7 i Comuni con oltre 15mila abitanti per cui è previsto il ballottaggio, a meno che un candidato non ottenga la maggioranza assoluta al primo turno. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 e 24 Giugno.

Quattro di questi si trovano nella Città Metropolitana di Roma Capitale:

RI...BELLI ParrucchieriRI...BELLI Parrucchieri
  • Tivoli, oltre 56mila e 600 abitanti;
  • Civitavecchia, 52mila e 800 abitanti;
  • Monterotondo, 40mila e 800 abitanti;
  • Palestrina, 21mila e 700 abitanti.

I Sindaci uscenti sono: Giuseppe Proietti, lista civica, a Tivoli; Ernesto Tedesco del centrodestra a Civitavecchia; Riccardo Varone del centrosinistra a Monterotondo.
A Palestrina, invece, il Comune è commissariato da marzo scorso dopo la sfiducia al Sindaco di centrodestra Mario Moretti.

Sono due invece le grandi città al voto a giugno in Provincia di Frosinone: Cassino e Veroli.

  • Cassino – 36mila e 400 abitanti – Sindaco uscente di centrosinistra è Enzo Salera;
  • Veroli – 20mila e 500 residenti – Sindaco uscente di centrosinistra è Simone Cretaro.

Infine l’ultimo grande Comune al voto è Tarquinia in Provincia di Viterbo: con 16 mila e 400 abitanti. Tarquinia oggi è governata dal Sindaco di centrodestra, Alessandro Giulivi.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella Regione Lazio sono i seguenti:

  • Comuni al voto: 142 su un totale di 378 comuni laziali (37,6%)
  • Comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti: 7 su 142 (4,9%)
  • Comuni con una popolazione inferiore o uguale a 15mila abitanti: 135 su 142 (95,1%)
  • Capoluoghi di provincia: 0

In provincia di Rieti si vota a: Accumoli, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Collegiove, Forano, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rivodutri, Roccantica, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Turania, Vacone.

In provincia di Frosinone si vota a: Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d’Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.

Nella Città Metropolitana di Roma si vota a: Arsoli, Artena, Bellegra, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Civitavecchia, Colonna, Gavignano, Gerano, Gorga, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Moricone, Nazzano, Palestrina, Pisoniano, Poli, Rocca Canterano, Rocca Priora, Roviano, Sambuci, San Vito Romano, Sant’Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vallepietra, Vicovaro.

In provincia di Viterbo si vota a: Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bolsena, Calcata, Canepina, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Onano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia.

In provincia di Latina si vota a: Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Spigno Saturnia.

 

COME SI VOTA

Elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti

L’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince.
Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato Sindaco.
Ogni elettore può:

  • a) votare per il candidato Sindaco, segnando il relativo contrassegno;
  • b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al Sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Nei Comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

  • a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
  • b) il candidato a consigliere votato;
  • c) il candidato Sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato Sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”.

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato Sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del Sindaco.
Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Computo in caso di presentazione di lista unica
Per l’anno 2024, per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 71, c.10, Tuel, nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. (Articolo 4, comma 2, dl n. 7/2024, convertito in L. n. 38/2024).

 

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato Sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi.
Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno (ballottaggio) che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti.

Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno.
Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di Sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto). Nel caso di espressione di due preferenze per i candidati consiglieri, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al Sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni.

Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del Sindaco e dei consiglieri e dichiararne l’ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.