Emergenza Coronavirus. Emanata da Zingaretti l’ordinanza sull’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per gli over65 ed il personale sanitario
ROMA – È stata firmata, ieri, 17 Aprile, dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – su proposta dell’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato – l’ordinanza [scaricala qui •>] per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario.
L’obbligo sarà in vigore a decorrere dal 15 Settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale.
La mancata vaccinazione per il personale sanitario comporterà l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa ai sensi del Dg. 81.
La mancata vaccinazione per le persone ultra 65 anni comporterà l’impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano di garantire il distanziamento sociale, inoltre vi è una forte raccomandazione per effettuare il vaccino antinfluenzale per tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni attraverso il pieno coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.
«Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ridurre i fattori confondenti per il COVID-19 in presenza di sintomi analoghi» ha commentato Zingaretti.
D’Amato: «Una grande operazione di tutela della salute pubblica. Ricordiamo inoltre che ogni anno sono numerosi i decessi per complicanze soprattutto nelle persone più fragili e croniche».
Il provvedimento
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le seguenti ulteriori misure:
I. Obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie:
- a) Soggetti di età ≥ 65 anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
- b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera a), non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l’impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale.
La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.
II. Introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta.
III. Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a), e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione.
La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.
La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria adotterà inoltre i provvedimenti connessi all’attuazione del presente atto.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio, all’ISS, all’AIFA, all’Unità di crisi di cui al decreto legge 73/2017.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.












